IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Considerato che il giorno 21 gennaio 2003 un'azione criminale posta
in essere da un gruppo di ecoterroristi ha determinato la distruzione
dell'ovovia   nel   territorio   del  comune  di  Abetone  (Pistoia),
provocando ingenti danni e notevoli pregiudizievoli ripercussioni sul
tessuto socio-economico della zona;
  Visto  il  rapporto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di
Pistoia   del  21  gennaio  2003,  con  il  quale,  a  seguito  degli
accertamenti  tecnici  effettuati  sul  luogo,  e' stata segnalata la
situazione  di  pericolo  determinata  dall'evento  e  la conseguente
necessita'  di  interdire  l'accesso alla zona anche provvedendo alla
messa in sicurezza dei luoghi;
  Ravvisata  l'esigenza  di  adottare  misure  urgenti  di  carattere
straordinario  per  accelerare  le  procedure  di realizzazione delle
opere di ripristino degli impianti distrutti;
  Considerato  che  l'immediata  adozione  di iniziative, finalizzate
alla  ripresa  della  funzionalita'  dell'ovovia,  ed  al conseguente
riavvio  dell'attivita'  turistica  nel territorio del comune colpito
dall'attentato  di  natura terroristica, e' necessaria al superamento
dell'emergenza  socio-economica ed al ritorno alle normali condizioni
di vita;
  Tenuto   conto   che   detta   situazione   di   emergenza  non  e'
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
  Considerato,   quindi,   che   ricorrono,   nella   fattispecie,  i
presupposti  previsti  dall'art.  5,  comma  1, della citata legge n.
225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;
  Vista  la nota protocollo n. GAB/2003/1966/B01 del 21 febbraio 2003
del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, con la
quale, in ragione della grave situazione determinatasi nel territorio
del  comune  di  Abetone  a  seguito  dell'attentato terroristico, si
richiede la dichiarazione dello stato di emergenza;
  Vista  la  nota  protocollo n. 101/5898/10.3 del 31 marzo 2003, con
cui  il  Presidente  della  giunta  regionale  della Toscana, esprime
l'intesa  in ragione dell'emergenza socio-economica determinatasi nel
territorio del comune di Abetone a seguito dei predetti eventi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 aprile 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa,  e'  dichiarato,  fino  al  30 aprile  2004,  lo  stato  di
emergenza nel territorio del comune di Abetone (Pistoia).
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi